NOVITA’ DI CARATTERE FISCALE PER L’ANNO 2025

Siamo nuovamente a darvi notizia delle principali novità introdotte dal Legislatore sul finire dell’anno 2024 e che nella grande maggioranza dei casi è entrata in vigore con l’inizio del 2025.

Di seguito riportiamo i riferimenti normativi che contengono quanto ci apprestiamo a descrivere.

Per quanto si sia cercato di sintetizzare e semplificare quanto segue è un documento piuttosto articolato che sarà difficile leggere tutto di un fiato.

Per agevolare il lettore abbiamo dato un titolo ad ogni paragrafo e cercato di raggruppare le misure in relazione alla tipologia di soggetto che intendono coinvolgere:

persone fisiche e quindi lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro;

titolari di partita iva (includendo in tale voce anche tutti i lavoratori autonomi professionisti o imprenditori individuali anche in regime forfetario) ed enti no profit.

Suggeriamo di scorrere l’informativa almeno con riferimento ai titoli dei paragrafi.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Legge 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025)

D.lgs. 192/2024 (c.d. D.lgs. di “Riforma dell'IRPEF e dell'IRES” in attuazione della Legge 111/2023)

D.lgs. 108/2024 (Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale)

D.lgs. 110/2024 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione)

D.lgs. 139/2024 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

DL 202/2024 (c.d. “Milleproroghe” - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi)

ATECO 2025, resa nota in G. U. n. 302 del 27 dicembre 2024, coerente con NACE Rev. 2.1 in linea con quanto stabilito nel Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione Europea

NOVITA’ PER PERSONE FISICHE,

DIPENDENTI e DATORI DI LAVORO

RIFORMA DELL’IRPEF

Entrano a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del D.lgs. 30.12.2023 n. 216 già sperimentate per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti:

La riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

Divento strutturali e definitivi i seguenti scaglioni della principale imposta italiana per gettito e complessità:

fino a 28.000 euro à 23%;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro à 35%;

oltre 50.000 euro à 43%.

A discapito delle ipotesi di flat tax annunciate in campagna elettorale e del contenimento del carico fiscale in capo al ceto medio viene confermato che in Italia si è considerati super ricchi qualora si conseguano redditi lordi superiori a 50.000. Questo significa che si è considerati super ricchi se si percepiscono indicativamente:  

più di 2.400 euro al mese (per 14 mensilità stimando forfettariamente anche addizionali regionali e comunali);

più di 2.000 euro al mese (per 12 mensilità stimando oltre alle addizionali anche i contributi previdenziali da lavoratore autonomo, artigiano o commerciante in regimi diversi da quello forfettario)

La detrazione per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.

Adeguamento delle addizionali regionali e comunali dell’IRPEF

Viene differito al 15/04/2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2025, differenziate:

sulla base dei “nuovi” tre scaglioni di reddito IRPEF;

oppure sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilità di mantenere l’articolazione delle addizionali sulla base dei “vecchi” scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027).

Se, entro i termini stabiliti, non venissero approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 le addizionali si applicheranno sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

MISURE PER LA RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE”

Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti (non i pensionati), che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi INPS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.

Opzione Bonus

Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;

4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è compreso tra 15 e 20.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Opzione Ulteriore detrazione

L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.

L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;

al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Modalità di riconoscimento

Il bonus o l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dal datore di lavoro all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. Solo in sede di conguaglio a fine anno, i datori di lavoro:

verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;

provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).

RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

A partire dall’1/1/2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR. In particolare:

L’abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

Le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettano quindi in relazione:

ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni salvo che non siano disabili;

a ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età massima.

Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al d.lgs. 230/2021 che per fare in modo che venga mensilmente accreditato sul conto corrente è necessario richiederne il riconoscimento tramite portale INPS.

L’abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

L’abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero

Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:

ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

in relazione ai familiari residenti all’estero.

Rimane ferma la possibilità per questi contribuenti di usufruire della detrazione per il familiare a carico residente in Italia.

La comunicazione tempestiva al datore di lavoro delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al datore di lavoro i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta. L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro. In ogni caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal datore di lavoro.

NUOVI LIMITI ALLE DETRAZIONI PER SPESE ED ONERI

(da leggere con attenzione in relazione alle spese per ristrutturazione edilizia)

Ambito soggettivo

Le novità si applicano alle sole persone fisiche,con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro.

Ambito oggettivo

Le novità riguardano gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda (che sia al 19%, al 26%, al 30%, ecc.) considerati complessivamente, sostenuti dall’1/1/2025, salvo alcune eccezioni:

le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;

le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29- bis del DL 179/2012;

le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 comma 9, seconda parte, e comma 9-ter del DL 3/2015;

gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31/12/2024, di cui all’art. 15 comma 1 lett. a) del TUIR;

gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31/12/2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR);

gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31/12/2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 comma 1-ter del TUIR);

tutte le spese sostenute fino al 31/12/2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31/12/2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”, ecc.);

i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, se dipendenti da contratti stipulati fino al 31/12/2024 (art. 15 comma 1 lett. f) e lett. f-bis) del TUIR);

Calcolo del limite alle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall’1/1/2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sono sostanzialmente previsti due limiti:

quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus);

il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L’importo “base” è pari a:

14.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;

8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;

0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

SPESE SCOLASTICHE

Viene elevato a 1.000 euro (fino al 2024 era di 800 euro) il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 comma 1 del TUIR.

SPESE PER CANI GUIDA

Viene aumentato a 1.100 euro (fino al 2024 era di 1.000 euro) l’importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida prevista dall’art. 15 comma 1-quater del TUIR.

CONGEDO PARENTALE

Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 comma 1 primo periodo del d.lgs. 151/2001, dall’1/1/2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori:

all’80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;

all’80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

BONUS PER LE NUOVE NASCITE

È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1/1/2025. Il bonus è erogato, a fronte di specifica domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal d.lgs. 230/2021.

BONUS ASILI NIDO

Dall’1/1/2025, per i bambini nati dall’1/1/2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del bonus è aumentato di 2.100 euro. È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 comma 177 lett. b) della L. 213/2023, per complessivi 3.600 euro.

L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

L’assegno unico e universale di cui al d.lgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.

FRINGE BENEFIT 2025, 2026 E 2027

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

1.000 euro, per tutti i dipendenti;

2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale

Auto concesse in benefit ai dipendenti

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1/1/2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;

20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;

10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;

che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 comma 182 della L. 208/2015, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

Ricordiamo che per beneficiare di questo genere di tassazione devono preventivamente essere definiti gli obiettivi di concerto con le rappresentanze sindacali.

MODIFICHE IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE

Viene modificata la disciplina relativa all’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1 comma 58 - 62 della L. 197/2022.

In particolare, si prevede:

l’incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l’imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;

l’innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell’imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

DRASTICA RIDUZIONE DEI BONUS EDILIZI

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;

del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

36% per le spese sostenute nel 2025;

30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Dall’1/1/2025, non godono più dell’agevolazione le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”). Mentre la detrazione continua a spettare nella misura del 50%, anche dal 2025, per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

FINE DI SISMABONUS ed ECOBONUS

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 comma 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

SUPERBONUS DAL 2025

Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni

Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata tramite dichiarazione dei redditi integrativa per l’anno 2023, da presentare entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024.

Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto dal comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 può competere soltanto se al 15/10/2024:

risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;

sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al comma 10-bis del predetto art. 119.

BONUS MOBILI

Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina. Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31/12/2025. Ricordiamo gli interventi di ristrutturazione dell’unità immobiliare oggetto di nuovi arredi devono essere avviati non prima dell’1/1/2024.

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025

Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione Europea;

vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:

in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;

comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 18%, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, nel momento in cui le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:

un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;

il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:

per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione;

oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento.

INCREMENTO DELLA TASSAZIONE SULLE CRIPTO-ATTIVITA’

Aliquota del 33%

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall’1/1/2026, l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 461/1997, è applicata con l’aliquota del 33%. Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.

Quanto all’efficacia delle modifiche, prendendo spunto da quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze ante 2023, si ritiene che valga la data in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31/12/2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo viene percepito nel 2026 e il momento impositivo è collocabile nel 2026).

Eliminazione della franchigia di 2.000 euro

La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l’obbligo dichiarativo.

Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall’1/1/2025.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Viene reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all’1/1/2025 (l’affrancamento del 2023 prevedeva un’aliquota del 14%).

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30/2023, che aveva commentato l’affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti.

Sempre secondo la circolare 30/2023, inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Per i soggetti che procedono all’affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all’1/1/2025, assoggettato a tali fini all’imposta sostitutiva del 18%.

Ai fini del perfezionamento dell’opzione, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 30/11/2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

L’agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell’abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l’atto risulti imponibile o meno a IVA):

imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una (ai sensi dell’art. 10 co. 3 del D.lgs. 23/2011);

IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall’1/1/2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto (co. 4-bis della Nota II-bis).

La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.

Pertanto, dall’1/1/2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

INDICAZIONE DEL CIN NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è il codice di cui, a norma dell’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:

le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;

le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017;

le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Il CIN non solo deve essere comunicato alle piattaforme per le locazioni brevi, ma deve essere evidenziato nell’unità immobiliare ed ora si prevede che venga anche richiamato sia nelle dichiarazioni dei redditi sia nelle certificazioni uniche.

ALLUNGAMENTO DEI TERMINI PER LA VERIFICA ED IL PAGAMENTO DEGLI AVVISI BONARI

Secondo la modifica apportata dal d.lgs. 108/2024, che ha modificato in questo senso gli artt. 2, 3 e 3-bis del d.lgs. 462/97, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni al terzo (se si tratta di liquidazione automatica) o ai due terzi (se si tratta di controllo formale), la totalità delle somme o la prima rata andranno pagate non più nei 30 giorni dalla ricezione della comunicazione bonaria, ma nei 60 giorni.

Coerentemente, sono stati modificati gli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, stabilendo che i chiarimenti del contribuente successivi alla comunicazione bonaria dovranno avvenire nei 60 giorni (e non più nei 30 giorni).

Quanto indicato vale per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

ALLUNGAMENTO DELLE DILAZIONI DEI RUOLI

L'art. 19 del DPR 602/73 è stato modificato dal d.lgs. 110/2024, e, in attuazione della L. 111/2023 ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore, l'elevazione della dilazione sino a 120 rate mensili.

Tali novità operano per le domande di dilazione chieste dall'1/1/2025.

Su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di difficoltà economica, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione per importi sino a 120.000 euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, sino ad un massimo di:

84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1/1/2029.

Su richiesta del debitore che documenta la temporanea situazione di difficoltà economica, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione:

per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

per le somme di importo fino a 120.000 euro:

da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1/1/2029.

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2025

Con il DM 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% al 2% in ragione d’anno.

Si segnala però che nel 2025, con una modifica introdotta dal d.lgs. 139/2024, per determinare i valori di rendite, pensioni e diritti di usufrutto, uso e abitazione, non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5%.

NOVITA’ PER TITOLARI DI PARTITA IVA

E TERZO SETTORE

RINVIO AL 2026 DEL REGIME IVA PER IL NON PROFIT

L’art. 3 comma 10 del DL 202/2024, c.d. “Milleproroghe”, fa slittare di un altro anno l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, stabilendo che queste si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La riforma prevista dal DL 146/2021 e rinviata al 2026 riguarda tutte le associazioni che attualmente beneficiano del regime di “decommercializzazione” IVA disciplinato dall’art. 4 commi 4 e 5 del DPR 633/72 per le operazioni verso soci e tesserati. Si tratta, in particolare, delle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

In base alla disciplina in vigore, questi enti, laddove non svolgano in via principale attività commerciale, non applicano l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di soci, associati e tesserati, nonostante tali operazioni siano rese a fronte del versamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari rispetto alle quote associative.

La collocazione delle operazioni in parola fuori dal campo di applicazione dell’IVA esonera gli enti anche dai conseguenti obblighi formali (fatturazione, dichiarazione), obblighi che riguardano invece le operazioni rilevanti ai fini IVA.

L’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021 prevede da un lato l’eliminazione dell’esclusione IVA per gli enti associativi, con l’effetto di attrarre nel campo di applicazione dell’IVA tutte le operazioni commerciali effettuate, dall’altro, la previsione per molte delle stesse operazioni l’applicazione del regime di esenzione da IVA.

Inoltre, si segnala che, secondo fonti governative, l’autorizzazione europea necessaria per l’entrata in vigore definitiva del Codice del Terzo Settore dovrebbe essere in dirittura d’arrivo, con l’obbiettivo di arrivare a una piena applicabilità delle norme ivi contenute a partire dal 2026.

CODICI ATECO 2025

Lo scorso 1° gennaio è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La nuova classificazione verrà adottata a livello amministrativo dal 1° aprile 2025.

L'adozione della nuova classificazione non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati; tuttavia gli operatori interessati sono tenuti a valutare se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione e, in ogni caso, ad utilizzare il nuovo codice negli atti e nelle dichiarazioni da presentare.

Secondo quanto osservato dalla Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate dell’11 dicembre 2024, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero però rilevare la necessità di comunicare alle Entrare una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta.

CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.

RIMBORSI DI SPESA E RIADDEBITI PER I LAVORATORI AUTONOMI

L’articolo 54, comma 2, Tuir, come modificato dal citato D.lgs. 192/2014, interviene sui rimborsi analitici, prevedendo che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;

riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il professionista.

Ne consegue che tali somme diventano estranee alla determinazione del reddito da lavoro autonomo.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA INPS GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS. La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

imprenditori individuali o soci di società;

collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

soggetti in regime forfetario.

L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI

A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero).

L’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici:

dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);

autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Condizioni

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 comma 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale.

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1 comma 3 della L. 233/90.

IRES PREMIALE

Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:

destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;

investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;

effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

In sintesi: complicazione affari semplici per poveri dottori commercialisti!

SUPER DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del d.lgs. 216/2023.

L’art. 4 del d.lgs. n. 216/2023 aveva introdotto, per il solo 2024, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di una “super deduzione”, in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni. Pertanto:

nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti lavoratori a tempo indeterminato, facendo riferimento a tal fine alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del d.lgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR;

il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale”);

il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine del periodo agevolato (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale complessivo”).

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30/9/2025 e si sostanziano:

nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

per il 60% entro il 30/9/2025;

per il rimanente 40% entro il 30/11/2025.

Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito oggettivo

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

devono essere posseduti al 31/10/2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;

devono risultare posseduti anche alla data dell’1/1/2025.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;

la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

l’operazione deve avvenire tra l’1/1/2025 e il 31/5/2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30/11/2025 e per il rimanente 40% entro il 30/6/2026.

OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI TRASFERTA

Lato dipendente

È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili (fino al 2024 erano accettati anche i pagamenti in contanti), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:

vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

versamento bancario o postale;

altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. 241/1997 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Lato impresa

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Professionisti

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER OMAGGI

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:

da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;

dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l’art. 108 comma 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

Ricordiamo che nel 2025, al pari di quanto è stato nel 2024 i pagamenti per contanti non possono superare i 5.000 euro per singola transazione economica. Tale limite è rilevante ai fini antiriciclaggio: disposizioni che i Dottori Commercialisti sono chiamati a monitorare nei confronti dei loro assistiti.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1051 - 1063 della L. 178/2020. In particolare:

viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;

viene introdotto un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni.

Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione per i beni materiali 4.0, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:

l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);

un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;

la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1/1/2024.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA ZES UNICA MEZZOGIORNO

Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto anche per il 2025.

OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’

Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

A decorrere dall’1/1/2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.

Questo significa che nessuno farà niente esattamente come è capitato per diversi anni in occasione dell’introduzione dell’obbligo del POS per gli esercizi commerciali, artigiani e lavoratori autonomi.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO

Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.

COLLEGAMENTO STRUMENTI DI INVIO CORRISPETTIVI E DI PAGAMENTO ELETTRONICO

Con decorrenza dall’1/1/2026, viene modificato l’art. 2 co. 3 del D.lgs. 127/2015 prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del medesimo D.lgs. 127/2015 (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall’altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all’invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici.

La misura è finalizzata al contrasto all’evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini elettronici” emessi e incassi rilevati.

Disposizione sanzionatorie

Vengono adeguate, di conseguenza, le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che:

la sanzione pari a 100 euro, prevista dall’art. 11 co. 2-quinquies del D.lgs. 471/97 per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni, si applica anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’art. 2 co. 3 del D.lgs. 127/2015;

la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall’art. 11 co. 5 del D.lgs. 471/97, si applica anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi.

Per quanto concerne le sanzioni accessorie è stabilito che:

le sanzioni previste dall’art. 12 co. 2 del D.lgs. 471/97, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;

le sanzioni previste dal successivo co. 3 del citato art. 12, per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall’1/1/2026.

ACCESSO AI DATI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

La facoltà di accesso ai dati delle fatture elettroniche, già riconosciuta alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, è concessa anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I dati contenuti nei file XML, memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, possono essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, limitatamente alla cessione dei prodotti assoggettati ad accisa o alle altre imposte indirette di cui al Testo unico delle Accise (prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 18 del D.lgs. 504/95).

Viene introdotta una misura finalizzata a semplificare e razionalizzare il processo di riconoscimento ed erogazione di benefici economici da parte dell’INPS.

Nel caso in cui l’esito dell’erogazione sia fatto dipendere dall’esibizione di una fattura da parte del richiedente, l’Istituto può, a decorrere dall’1/1/2025, acquisire e verificare “in interoperabilità” le informazioni disponibili nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, concernenti la fatturazione elettronica, indipendentemente dal soggetto emittente.

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI SCREENING SANITARI

Viene istituito un Fondo – con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 – per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro.

I datori di lavoro possono utilizzare il Fondo per incentivare programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, le relative campagne di formazione e informazione, l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici.

Con apposito decreto saranno stabilite le modalità attuative del Fondo.

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