Il secondo blocco di sintesi di novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026 è dedicato ai titolari di partita IVA ed ai datori di lavoro.
CAUSA DI ESCLUSIONE REGIME FORFETARIO
Il regime forfetario non si può applicare se nell’anno precedente si sono percepiti redditi di lavoro dipendente (o assimilati) superiori a una certa soglia. Per il 2026 la soglia resta 35.000 euro (come già previsto per il 2025, invece dei 30.000 ordinari). Quindi, per verificare se si può usare il forfetario nel 2026, bisogna guardare ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025: se superano 35.000 euro, il regime non è applicabile nel 2026.
BASE IMPONIBILE PER OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO
Dal 1° gennaio 2026 cambia il criterio per determinare la base imponibile IVA nelle permute e nelle dazioni in pagamento (art. 11 DPR 633/72): non si usa più il “valore normale” di beni e servizi, ma il totale di tutti i costi riferibili alla cessione o prestazione.
IPER-AMMORTAMENTI
Per i titolari di reddito d’impresa il costo dei beni agevolabili con le caratteristiche di industria 4.0 e 5.0 viene maggiorato solo ai fini delle imposte sui redditi, esclusivamente per calcolare quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria.
Beni agevolabili
Sono ammessi gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni:
- nuovi materiali e immateriali 4.0 (secondo i nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo;
- prodotti in UE o SEE;
- destinati a strutture produttive in Italia.
Maggiorazione del costo
+180% fino a 2,5 milioni di euro – contributo implicito per società di capitali 43% del costo;
+100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni – contributo implicito 24% del costo ;
+50% oltre 10 e fino a 20 milioni – contributo implicito 12% del costo.
Come si accede
L’impresa dovrà inviare telematicamente (tramite una piattaforma GSE) le comunicazioni e certificazioni sugli investimenti usando modelli specifici.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE
Per i soggetti imprenditori viene meno il regime di tassazione agevolata su dividendi e plusvalenze se la partecipazione detenuta NON presenta almeno uno di questi requisiti:
- almeno 5% del capitale, oppure
- valore fiscale almeno 500.000 euro.
Per i contratti di associazione in partecipazione conta solo il requisito del valore fiscale.
Se i requisiti non sono rispettati, dividendi e plusvalenze sono interamente imponibili.
Dividendi
Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, con-seguentemente:
- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).
Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1/1/2026.
Plusvalenze
La regola riguarda i soggetti imprenditori che applicano i regimi di esenzione (in particolare la PEX). Il requisito del 5% o 500.000 euro si aggiunge agli altri requisiti PEX (periodo di possesso, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza della partecipata, attività commerciale).
Si applica alle plusvalenze su partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.
ELIMINAZIONE FRAZIONAMENTO PLUSVALENZE
Dal 2026 cambia in modo rilevante la rateizzazione delle plusvalenze nel reddito d’impresa (art. 86, c. 4 TUIR). Le plusvalenze su beni strumentali, beni patrimoniali e su partecipazioni non PEX devono essere tassate interamente nell’anno di realizzo. Viene quindi eliminata, in via generale, la possibilità di rateizzare in 5 anni (prima possibile se il bene era posseduto da almeno 3 anni).
La rateizzazione resta ancora possibile in caso di:
- cessione di azienda o ramo d’azienda: rateizzazione fino a 5 periodi d’imposta, se posseduti da almeno 3 anni;
- società sportive professionistiche: plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dell’atleta rateizzabili fino a 5 anni (se diritti posseduti da almeno 2 anni), nei limiti della parte incassata in denaro.
Quando la rateizzazione è ammessa, la scelta va indicata in dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza è tassata tutta subito.
Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate dal 2026.
Per gli acconti 2026 si calcola l’imposta “storica” come se fossero già in vigore le nuove disposizioni.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
È stata riproposta la disciplina agevolata per:
- assegnazione o cessione ai soci di immobili (esclusi quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. auto) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società di persone o di capitali che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.
Le operazioni agevolate devono essere effettuate entro il 30/09/2026.
Imposte sostitutive
I benefici consistono in:
- imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze dei beni assegnati/ceduti ai soci o destinati a finalità estranee all’impresa (10,5% per le società di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025);
- imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto delle operazioni.
Per la base imponibile dell’8%, per gli immobili si può assumere il valore catastale in alternativa al valore normale.
Versamenti:
- 60% entro il 30/09/2026;
- 40% entro il 30/11/2026.
Imposte indirette
Nelle operazioni agevolate:
- l’imposta di registro proporzionale è ridotta alla metà;
- le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
Sono stati riaperti i termini per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di trasferire l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con tassazione ridotta.
Chi può aderire
Possono usufruire dell’agevolazione gli imprenditori in attività:
- al 31/10/2025;
- e al 01/01/2026 (data a cui si riferiscono gli effetti dell’estromissione).
Quali immobili
Rientrano gli immobili strumentali per natura e per destinazione, che:
- risultano posseduti al 31/10/2025 e a tale data sono strumentali;
- risultano posseduti anche al 01/01/2026.
Imposta sostitutiva
- 8% sulla plusvalenza derivante dall’estromissione;
- possibilità di calcolare la plusvalenza usando il valore catastale invece del valore normale.
Adempimenti e scadenze
L’estromissione va effettuata tra l’1/1/2026 e il 31/05/2026, anche con comportamento concludente (es. annotazione in contabilità) e l’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30/11/2026 e per il 40% entro il 30/6/2027.
AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE
È stata riproposta la possibilità, per i soggetti con riserve in sospensione d’imposta in bilancio, di affrancarle pagando un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP.
Con l’affrancamento, le riserve diventano riserve di utili ordinarie, distribuibili ai soci senza ulteriori oneri per la società.
Riserve affrancabili
In generale sono affrancabili tutte le riserve in sospensione d’imposta, a prescindere dalla norma che le ha generate. L’affrancamento può riguardare tutte o parte delle riserve ed essere totale o parziale. Le riserve devono risultare nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2024 e possono essere affrancate fino all’importo residuo a fine esercizio in corso al 31/12/2025.
Imposta sostitutiva e versamento
Aliquota del 10%, liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31/12/2025. Versamento obbligatorio in 4 rate uguali: la prima entro il termine del saldo imposte 2025, le successive entro i termini del saldo imposte dei periodi d’imposta successivi.
CREDITO D’IMPOSTA PER DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019.
Il credito d’imposta per il 2026:
- spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);
- è utilizzabile in un’unica quota annuale.
INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2026
Per il 2026 sono stanziate risorse per un incentivo alle assunzioni (e alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato) di personale non dirigente da parte di datori di lavoro privati.
L’incentivo mira a:
- aumentare l’occupazione stabile dei giovani;
- favorire le pari opportunità per lavoratrici svantaggiate;
- sostenere l’occupazione nella ZES Unica Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali.
Misura e durata: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL) per massimo 24 mesi.
Operatività: subordinata a un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF.
INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATRICI MADRI
Dal 2026 è previsto un incentivo stabile per i datori di lavoro privati che assumono donne madri con almeno 3 figli (tutti minori di 18 anni) e senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Contratti ammessi: tempo determinato (anche in somministrazione) o indeterminato; incluse le trasformazioni da TD a TI.
Esclusi: lavoro domestico e apprendistato.
Beneficio: esonero 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (escluso INAIL) fino a 8.000 € annui, riproporzionati mensilmente.
Durata:
- 12 mesi se assunzione a tempo determinato;
- fino a 18 mesi se TD poi trasformato a tempo indeterminato;
- 24 mesi se assunzione direttamente a tempo indeterminato.
Cumulabilità: non cumulabile con altri esoneri/riduzioni contributive; compatibile con la maggior deduzione del costo per nuove assunzioni (art. 4 D.lgs. 216/2023).
INCENTIVI ALLA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI
Dal 1° gennaio 2026 è prevista una priorità per la trasformazione da full time a part time (o per la riduzione della percentuale nel part time) con riduzione dell’orario di almeno il 40%, a favore di lavoratrici/lavoratori con:
- almeno tre figli conviventi;
- fino ai 10 anni del figlio più piccolo (senza limiti di età se i figli sono disabili).
Esonero contributivo per il datore di lavoro
Se il datore di lavoro privato concede la trasformazione, ha diritto a un esonero del 100% dei contributi previdenziali a suo carico (escluso INAIL), per:
- max 24 mesi dalla trasformazione;
- fino a 3.000 € annui (riproporzionati mensilmente).
Resta invariata l’aliquota utile ai fini pensionistici.
Esclusioni e limiti
- esclusi lavoro domestico e apprendistato;
- non cumulabile con altri esoneri/riduzioni contributive;
- l’accesso è fino a esaurimento delle risorse.
Compatibilità e attuazione
Compatibile con la maggior deduzione per nuove assunzioni (art. 4 D.lgs. 216/2023).
Le regole operative saranno definite con decreto ministeriale.
MISURE PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITÀ, PATERNITÀ O PARENTALE
Viene inserito il co. 2-bis all’art. 4 del D.lgs. 151/2001, in forza del quale, in caso di assunzione di un lavoratore a termine in sostituzione di personale ai sensi dei co. 1 e 2 del medesimo art. 4, il contratto può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino.
RIPROPOSIZIONE DEL REGIME DEROGATORIO PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.
RITENUTA SULLE TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE
Viene introdotta a partire dall’anno 2028 (e quindi si può ancora sperare che il legislatore ci ripensi) una nuova ritenuta d’acconto sulle imposte sui redditi, da applicare ai pagamenti di fatture B2B relativi a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio d’impresa da:
- soggetti residenti;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
La ritenuta si applica al momento del pagamento e non riguarda le operazioni verso consumatori finali (B2C).
Esclusioni
La ritenuta non si applica se, al momento dell’incasso, il fornitore:
- ha aderito al concordato preventivo biennale (D.lgs. 13/2024);
- è in adempimento collaborativo (D.lgs. 128/2015).
Inoltre, non si applica ai pagamenti già soggetti alla ritenuta dell’11% operata da banche/Poste sui bonifici per spese detraibili (art. 25 DL 78/2010).
Aliquote
- 0,5% per il 2028;
- 1% dal 2029.
Le modalità applicative devono ancora essere definite con il consueto provvedimento attuativo.









