L'ultimo gruppo di novità introdotte dalla Legge di Bilancio per 2026 che commentiamo riguarda il mondo della riscossione, dei "condoni" e degli accertamenti.
Ci stupisce ancora una volta come il Legislatore, nel riproporre l'ennesima (la quinta in 10 anni) rottamazione dei ruoli iscritti a seguito di semplici carenti o omessi versamenti, non riesca mai a prevedere una qualche minima forma di premialità o di simbolica riconoscenza nei confronti dei "contribuenti virtuosi" fosse anche una semplice lettera di encomio.
Si pensi che nel caso di specie non ha nemmeno previsto la possibilità di abbuonare le sanzioni anche a quei contribuenti che hanno commesso analoghe violazioni (omessi o carenti pagamenti) ma che si sono impegnati a pagare ratealmente gli avvisi automatici di liquidazione e li hanno onorati finora senza costringere l'amministrazione finanziaria a procedere alla riscossione forzata proprio mediante la relativa iscrizione a ruolo.
Ma tant'è.
ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
Viene introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (“rottamazione-quinquies”), limitata ai carichi consegnati dal 1/1/2000 al 31/12/2023 derivanti da:
- omessi versamenti risultanti da dichiarazioni presentate;
- liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni;
- contributi INPS dichiarati e non pagati (esclusi quelli da accertamento);
- violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (con stralcio solo di interessi e maggiorazioni).
Esclusioni principali: non rientrano i carichi da accertamento esecutivo, accertamento di valore (registro), avvisi di liquidazione (es. prima casa/successione), avvisi di recupero crediti d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
Benefici
La rottamazione prevede lo stralcio di:
- sanzioni;
- interessi compresi nei carichi (quelli da ritardata iscrizione a ruolo e di mora);
- compensi di riscossione (se ancora applicati).
L’Agente della Riscossione renderà disponibili sul proprio sito strumenti per verificare i carichi rottamabili.
Domanda e scadenze
Domanda telematica entro 30/04/2026.
Importi calcolati d’ufficio entro 30/06/2026.
Pagamento in unica soluzione o prima rata entro 31/07/2026.
Effetti
Con la domanda, il debitore non è considerato moroso ai fini fiscali/contributivi. In particolare:
- niente nuovi pignoramenti e sospensione di quelli in corso;
- niente nuove misure cautelari (fermi/ipoteche), restano valide quelle già attive;
- sblocco di pagamenti della PA e possibilità di rilascio DURC;
- fino al 31/07/2026 sono sospese le rate di eventuali dilazioni in corso.
Dopo il pagamento della prima rata, si estingue l’esecuzione in corso (es. pignoramenti presso terzi), salvo somme già assegnate.
Pagamento rateale
Unica soluzione entro 31/07/2026, oppure fino a 54 rate bimestrali dal 2026 al 2035:
- prima: 31/07/2026;
- seconda: 30/09/2026;
- terza: 30/11/2026;
- dalla quarta alla 54ª: 31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11 di ogni anno dal 2027 fino a esaurimento.
In caso di rateazione, dal 01/08/2026 interessi al 3% annuo.
Decadenza
Si decade se non si paga:
- l’unica rata, oppure
- due rate anche non consecutive, oppure
- l’ultima rata (vale anche il pagamento insufficiente).
Non è prevista la tolleranza dei cinque giorni. In caso di decadenza, tornano dovute sanzioni, interessi e aggi.
Contribuenti decaduti da rottamazioni precedenti
Possono aderire anche i decaduti da “rottamazione-ter/quater”, se i carichi rientrano nella rottamazione-quinquies (in sintesi: omessi versamenti e contributi INPS dichiarati).
Non possono aderire se al 30/09/2025 risultavano in regola con le rate della precedente rottamazione: in tal caso devono proseguire con il piano originario.
Giudizi pendenti
Nella domanda il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Dopo la presentazione, può chiedere la sospensione del processo; con il pagamento della prima rata, il giudizio si estingue.
BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PA PER I PROFESSIONISTI
Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare somme oltre 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore è moroso per ruoli di almeno 5.000 euro. Se risulta moroso, il pagamento viene sospeso (fino a concorrenza del debito) e l’Agente della Riscossione procede con pignoramento presso terzi.
Con la Legge di Bilancio 2026, per i pagamenti della PA a favore di professionisti (arti e professioni), viene eliminata la soglia dei 5.000 euro:
- sia per l’importo del pagamento;
- sia per l’importo del debito iscritto a ruolo.
Di conseguenza, il blocco può scattare per qualsiasi debito a ruolo, anche non tributario (es. multe, contributi INPS e anche contributi alle Casse professionali).
Procedura
Prima di pagare compensi ai professionisti, la PA invia una richiesta telematica a AdER per verificare eventuali cartelle/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS di qualsiasi importo.
AdER effettua il controllo entro cinque giorni feriali e, se ci sono inadempienze, comunica l’ammontare del debito (inclusi interessi di mora e spese).
Esempio: pagamento di 5.000 euro e debito a ruolo di 2.000 euro → si bloccano 2.000 euro (versati a AdER) e si pagano 3.000 euro al professionista.
Decorrenza
Le novità si applicano ai pagamenti della PA dal 15/06/2026.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI
A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta.
La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.
Tale divieto non opera se:
- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.
La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.
Decorrenza
La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’01/01/2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI
In modo strutturale, Regioni ed enti locali possono introdurre e disciplinare definizioni agevolate per i tributi di propria competenza, prevedendo riduzione o esclusione di interessi e anche sanzioni, restando dovuto il solo tributo.
Accertamenti e contenziosi
Le agevolazioni possono riguardare anche:
- tributi per cui è già in corso un accertamento;
- liti tributarie pendenti in cui l’ente è parte.
Allineamento alle definizioni statali
Se lo Stato introduce definizioni agevolate per imposte erariali, Regioni ed enti locali possono prevedere misure analoghe per i tributi locali.
Cosa può rientrare e cosa no
Gli enti possono scegliere i tributi interessati. Le definizioni possono includere anche entrate patrimoniali (es. sanzioni del Codice della strada), ma non possono riguardare IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.
Vincoli per gli enti
Le definizioni devono:
- rispettare principi costituzionali, ordinamento tributario ed equilibrio di bilancio;
- concentrarsi su crediti di difficile riscossione;
- avere durata limitata;
- consentire adempimenti anche con strumenti digitali;
- tener conto della situazione finanziaria dell’ente e dell’obiettivo di migliorare la riscossione.
Adempimenti del contribuente
Per aderire, il contribuente deve regolarizzare entro il termine fissato dall’ente, che non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto che introduce la definizione.
LIQUIDAZIONE AUTOMATICA PER DICHIARAZIONE IVA OMESSA
Viene introdotta una liquidazione automatica per la dichiarazione IVA omessa: l’Agenzia calcola e richiede l’IVA dovuta sulla base dei dati disponibili da:
- fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- corrispettivi telematici;
- LIPE (comunicazioni delle liquidazioni periodiche).
La liquidazione riguarda solo l’IVA (non redditi, IRAP o sostituto d’imposta) e non liquida eventuali crediti risultanti dai dati.
È considerata omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari alla liquidazione dell’imposta (in pratica VE e VF).
Procedura
Il contribuente riceve una comunicazione bonaria con:
- imposta e interessi;
- sanzione per omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta.
La sanzione è calcolata sull’imposta ancora da versare, cioè al netto di eventuali pagamenti già effettuati.
Se si paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la sanzione si riduce a 1/3 (dal 120% al 40%).
Non sono previsti:
- rateazione;
- pagamento tramite compensazione.
Se dopo la comunicazione si apre il contraddittorio, i 60 giorni ripartono solo se nella seconda comunicazione alcuni rilievi vengono accolti/archiviati. Se invece l’Agenzia non accoglie le osservazioni, per ottenere la riduzione a 1/3 bisogna pagare entro 60 giorni dalla prima comunicazione.
Se non si paga, imposta, interessi (al 4%) e sanzioni piene vengono iscritti a ruolo e segue cartella di pagamento.
Decorrenza
La misura si applica alle annualità per cui, al 1° gennaio 2026, non è scaduto il termine di accertamento (7 anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). In pratica, sembra operare dal 2018 (dichiarazione da presentare nel 2019), se quell’anno è stato omesso.









