Il sistema di agevolazioni introdotto con il DL 179 del 18/10/2012 volto a favorire lo sviluppo di imprese con elevata capacità innovativa e tecnologica è stato significativamente modificato alla fine del 2024.
Nonostante siano cambiati molti aspetti riguardanti le Startup e le PMI Innovative, sia per quanto riguarda la loro definizione che relativamente alle agevolazioni per chi investe in questo genere di imprese ci è sembrato che non sia stata data grande rilevanza a livello mediatico e che l’interesse sia stato manifestato esclusivamente dagli addetti ai lavori o poco più.
Gli intenti del legislatore ci paiono di ampie vedute strategiche, le misure pur in parte modificate, sono da considerarsi strutturali e l’impegno del sostegno pubblico è potenzialmente rilevante, ma qualcosa pare ancora non funzionare.
IL PANORAMA DELLE INNOVATIVE IN ITALIA
Il rapporto di Unioncamere relativo all’ultimo trimestre del 2024 evidenzia appena 12.123 startup innovative: numero in lento, ma costante calo rispetto al picco massimo di oltre 14.000 imprese registrato nel 2022.
Le PMI innovative invece continuano numericamente a crescere seppur lentamente, ma nell’insieme in tutta Italia sono ancora poco meno di 3.000.
Considerando che praticamente tutte le innovative sono società di capitali rispetto alle circa 380.000 società di capitali neo costituite in analogo periodo le start-up rappresentano nell’insieme poco più del 3% del totale.
Ci sono alcuni aspetti curiosi che caratterizzano il panorama di queste società tra cui:
meno del 18% è a prevalenza giovanile e quindi la maggioranza sono fondate, gestite e possedute da persone con ben più di 35 anni – i giovani nel mondo dell’innovazione sono più presenti per appena 4 punti percentuali rispetto a quanto non siano presenti nel resto delle aziende neo costituite;
meno del 15% è a prevalenza femminile (contro il 20% della generalità delle società di capitali);
oltre il 90% ha un numero di dipendenti e collaboratori minimo compreso tra 0 e 4 addetti e solo lo 0,1% riesce a superare i 50 addetti – nel terzo trimestre il numero di occupati medio delle startup innovative è stato di 1,28 – 3,17 se consideriamo solo le 4.924 imprese con dipendenti;
il valore della produzione medio (ancora dati 2023) è di poco superiore a 200.000 euro, ma il dato mediano è di appena 41.807 euro (contro i circa 128.000 delle altre imprese).
Infine anche con riferimento alla compagine sociale scopriamo che le innovative attraggono gli stranieri meno della generalità delle altre società, il numero di soci medio è tutt’altro che significativo (appena 4,79) e il livello di capitalizzazione sebbene non sia statisticamente censito riteniamo non sia marcatamente più significativo di quello delle altre imprese in ragione del confronto di due indicatori quali l’indipendenza finanziaria (42% contro 53% delle altre) e il rapporto delle immobilizzazioni sul totale dell’attivo che per le innovative risulta quasi 6 volte superiore alla generalità delle società.
Non ci sorprendono invece i dati relativi al fatto che:
presentano più frequentemente bilanci in perdita rispetto alle attività tradizionali (56% contro il 31%)
si concentrano numericamente in Lombardia e geograficamente nel nord ovest d’Italia, sebbene ci siano alcune regioni in cui il loro numero è più che proporzionale rispetto ad altre e tra queste si segnalano il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e le regioni più piccole come Marche, Molise e Basilicata;
operino prevalentemente nei settori della ricerca, dello sviluppo di software e della produzione di componenti elettroniche sebbene temiamo che questo sia prevalentemente conseguenza di una certa rigidità e miopia da parte degli uffici del Registro delle Imprese preposti alle verifiche formali e ad un limitato sforzo di fantasia da parte di noi consulenti.
COSA CAMBIA NELLA DEFINIZIONE
Le ultime modifiche di dicembre 2024 introducono nella definizione delle Startup innovative:
- una limitazione dimensionale tipica delle PMI così definite dalla raccomandazione UE del 6/5/2023
- il divieto di svolgere attività di consulenza e agenzia in modo prevalente.
Se con riferimento alla prima limitazione siamo sicuri, anche alla luce dei dati sopra richiamati, che non avrà particolari conseguenze in quanto si tratterebbe di superare alternativamente i 250 dipendenti, 50 Milioni di ricavi o i 43 Milioni di attivo, crediamo che la seconda novità avrà un impatto decisamente più significativo.
L’esperienza maturata in questo campo ci ha portato ad osservare come il team dei founders spesso faccia molta fatica a sviluppare in tempi relativamente contenuti la tecnologia utile a soddisfare i bisogni che hanno argutamente individuato e quindi è rara la capacità di generare ricavi tipici mediante lo sfruttamento dell’innovazione fin dai primissimi anni. Nel frattempo però le competenze tecniche e la conoscenza della specifica nicchia di mercato aumentano con velocità esponenziale portando gli stessi founders a diventare dei veri e propri esperti capaci di incontrare l’interesse di molte grandi realtà disposte a pagare per ricevere supporto commerciale e/o vere e proprie consulenze.
La nuova limitazione non impedisce le consulenze tout court, ma sicuramente i registri imprese introdurranno nei modelli di autocertificazione dei requisiti l’indicazione di non aver generato la maggior parte dei ricavi grazie a loro.
LE NUOVE TEMPISTICHE DI PERMANENZA NELLA SEZIONE SPECIALE
Strettamente collegata alle osservazioni di cui al punto precedente è l’introduzione di nuovi vincoli sostanziali per la permanenza nella sezione speciale oltre il terzo anno di vita. Finora infatti i requisiti rimanevano i medesimi per tutti i primi 5 anni di vita.
Viene introdotto nell’articolo 25bis del DL 179 il comma 2bis che di seguito si riporta integralmente:
La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, e' consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento (ndr: rispetto al 15% di partenza) della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);
b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
Viene poi prevista una possibile ulteriore estensione di ulteriori 2 anni qualora si manifestino alcune circostanze tipiche della fase di espansione o SCALE-UP e precisamente quando alternativamente la società abbia:
- raccolto capitale e sovrapprezzo da parte di un OICR per almeno un milione di euro in ciascun periodo di estensione;
- raddoppiato i ricavi tipici (incremento del 100%).
Non ci è ancora chiaro se i requisiti debbano essersi manifestati nel periodo precedente a quello di estensione (ipotesi che ci sembrerebbe più coerente) o nello stesso periodo di estensione (interpretazione letterale).
REGIME TRANSITORIO
E’ stato introdotto un regime transitorio per le Startup già iscritte entro il 18 dicembre 2024 che devono possedere i requisiti sopra descritti per rimanere nel Registro delle Imprese:
per le Startup iscritte da oltre diciotto mesi, l’adeguamento deve avvenire entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno;
per le Startup iscritte da meno di diciotto mesi, l’adeguamento deve invece avvenire entro sei mesi e a tal proposito ci si chiede come potremo darne all’occorrenza evidenza.
LE MODIFICHE AGLI INCENTIVI
Tutti gli incentivi di carattere societario, fiscale e bancario vengono necessariamente ricondotti alla permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese, ma non subiscono modifiche.
Cambiano invece alcune condizioni per poter beneficiare degli incentivi all’investimento nelle start-up innovative e quindi per poter fruire dell’ordinaria detrazione del 30% del capitale sottoscritto o dello straordinario 50% in regime di de-minimis che dal 2025 sale ad addirittura il 65% sempre nel limite di 100.000 euro per sottoscrittore.
Più in particolare viene (finalmente) introdotta una norma antielusiva che prevede che l’investimento non possa beneficiare delle considerevoli agevolazioni se
genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolato.
Ricordiamo che la maggiore detrazione del 65% è subordinata alla preventiva procedura autorizzativa da effettuarsi tramite la piattaforma del MEF e le limitazioni in ambito de-minimis riguardano la società e non ovviamente l’investitore. Ricordiamo anche che il limite di aiuti di Stato in regime de-minimis è pari a 300.000 euro conseguiti (incassati) nei 3 anni precedenti il momento di nuova richiesta.
Si segnala infine l’introduzione da parte del legislatore di una deroga di buon senso nei casi in cui la dismissione non dipenda dalla sua volontà relativamente al periodo triennale minimo di detenzione della partecipazione da parte dell’investitore che ha beneficiato della detrazione.
Con riferimento a questa deroga ci vengono in mente per esempio tutti i casi di investitori followers che sono stati chiamati dai founders o dagli altri soci di maggioranza che hanno esercitato il loro diritto di trascinamento (drag along) in caso di exit alla dismissione delle proprie quote. Ci è capitato di assistere a cessioni minusvalenti da parte di soci di categoria B sottoscrittori degli ultimi round di aumento di capitale che hanno dovuto restituire le detrazioni di cui avevano beneficiato con addirittura le maggiorazioni accertate dall’Agenzia delle Entrate.
Alla luce della crescente diffusione dell’utilizzo di strumenti finanziari partecipativi (o SAFE all’americana) il legislatore ha precisato che in caso di investimenti in convertendo la detrazione spetti con riferimento all’anno d’imposta in cui è stato perfezionato il versamento a beneficio della start-up innovativa. Ovviamente questo dovrà essere supportato da adeguata docuementazione contrattuale, da una causale del bonifico di “Versamento in conto aumento di capitale” e la società dovrà adeguatamente descrivere tali riserve nel patrimonio netto del proprio bilancio.
CONCLUSIONI
Dal 2025 il legislatore intende privilegiare la fase iniziale di sviluppo imprenditoriale, indirizzando ancora più risorse verso le Startup Innovative per favorire l’innovazione e stimolare un rapido passaggio delle società più meritevoli da una fase di validazione dell’idea ad una successiva fase di sviluppo e crescita.
L’obiettivo per i nuovi startupper è di partire solo quando si hanno le idee veramente chiare in modo da passare quanto prima allo sviluppo del prodotto e dare dimostrazione della bontà del proprio business model, per raccogliere quanto prima possibile l’interesse del mercato e degli investitori anche istituzionali.
Lo Stato si impegna a partecipare ai progetti promettenti non solo tramite gli ormai sempre più presenti e variegati fondi di CdP Venture, ma soprattutto indirettamente continuando a sostenere le scelte di investimento di business angel, club di investitori e masse di piccoli risparmiatori che frequentano le piattaforme di equity crowd founding partecipando al loro rischio in misura compresa tra il 30% ed il 65% dell’investito.
In un’epoca di forte restrizione delle detrazioni e dei "maledetti" bonus
questo rinnovato impegno meritava di essere raccontato.





