NOVITA’ 2026 PER PERSONE FISICHE e LAVORATORI DIPENDENTI

La Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30/12/2025 ha concluso il suo consueto rocambolesco iter parlamentare ed è entrata in vigore dall’ 1/1/2026.

Come di consueto abbiamo provato ad accorpare le novità più rilevanti in ragione dei soggetti cui sono destinate. In questa sede ci riferiamo a persone fisiche, dipendenti e datori di lavoro

MENO IRPEF, MA ANCORA MENO DESTRAZIONI

  • Taglio IRPEF per il “ceto medio”: l’aliquota sullo scaglione di reddito 28.000–50.000 € scende dal 35% al 33% (nuovi scaglioni per il periodo d’imposta 2026: 23% / 33% / 43%). Per chi produce redditi superiori a 50.000 euro lordi annui il risparmio sarà di 440 euro all’anno.
  • Per compensare, almeno parzialmente tale mancato gettito per i pochissimi che conseguono e dichiarano redditi superiori a 200.000 € è prevista una ulteriore riduzione di 440 € sulla detrazione di alcune spese (molte di quelle che prevedono la detrazione del 19% ad eccezione di quelle mediche e alcune detrazioni “speciali”).

ALTRI LIMITI ALLE DETRAZIONI PER SPESE ED ONERI PER I REDDITI DEI “SUPER” RICCHI

Nel calcolo dell’ammontare delle detrazioni fiscali spettanti nel 2026, oltre alla riduzione di 440 € per i redditi superiori a 200.000 € di cui sopra, si dovrà tenere conto delle disposizioni restrittive di cui all’art. 16-ter del TUIR e all’art. 15 co. 3-bis del TUIR introdotte negli anni precedenti e precisamente:

  • già dall’1/1/2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
  • già dall’1/1/2020, la parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

BONUS CASA: DETRAZIONI 2026 PER RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Bonus casa: vengono prorogate le aliquote ordinaria al 36% e al 50% per l’abitazione principale in presenza dei requisiti con tetto di spesa 96.000 € per unità. Nel 2027 le aliquote scenderanno rispettivamente al 30% e al 36% per l’abitazione principale.

Anche per il 2026 Ecobonus e Sismabonus presentano aliquote allineate al bonus casa (distinzione abitazione principale/altre unità).

Viene prorogato ancheil bonus mobili: per tutte le spese sostenute nel 2026 è prevista una detrazione del 50% con un limite di spesa di 5.000 €.

PREMI DI RISULTATO

Imposta sostitutiva ridotta dal 5% all’1% per 2026–2027 fino all’importo limite di 5.000 €.

DIVIDENDI CORRISPOSTI A LAVORATORI

I dividenti derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo limite di 1.500 € annui sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU AUMENTI DI RETRIBUZIONE

Per il solo anno 2026 è prevista un’imposta sostitutiva del 5%, in luogo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, sugli aumenti di retribuzione derivanti dai rinnovi contrattuali. Il lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e si applica agli aumenti retributivi corrisposti nel 2026 in base a contratti rinnovati tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2026. Possono beneficiarne i lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025.

BUONI PASTO ELETTRONICI

Viene incrementato a partire dal 2026 l’ammontare in “esenzione” del buono pasto elettronico destinati ai lavoratori dipendenti per ogni giornata di lavoro di almeno 6 ore che sale da 8 a 10 euro. Rimangono invece fermi a 4 euro i buoni cartacei.

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal periodo d’imposta 2026 il limite annuo deducibile dal reddito IRPEF per i contributi versati (sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro/committente, volontari o previsti da contratti e accordi collettivi, anche aziendali) cresce da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

RIVALUTAZIONE COSTO FISCALE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Dal 2026 aumenta l’imposta sostitutiva per la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni, quotate e non quotate: l’aliquota passa dal 18% al 21%. Rimane invece al 18% l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili). Ricordiamo che queste misure sono ormai di carattere strutturale dall’anno scorso.

Il 21% vale per le rivalutazioni delle partecipazioni riferite al 1° gennaio 2026 e perfezionate entro il 30 novembre 2026. Si riduce sempre di più la convenienza per aderire a questo genere di operazione stante il fatto che la tassazione della plusvalenza è pari al 26%, ma sulla base del prezzo effettivamente incassato al netto dei costi di acquisizione della partecipazione e dei relativi oneri accessori. Il 21% invece si applica proporzionalmente sul valore di perizia.

IN TEMA DI CRIPTOVALUTE

Dal 1° gennaio 2026 viene introdotto un regime fiscale speciale per le stable-coin denominate in euro (token di moneta elettronica “ancorati” all’euro).

In generale, i redditi e le plusvalenze su cripto-attività dall’1/1/2026 saranno tassati con imposta sostitutiva del 33%. La novità è che, per i token di moneta elettronica in euro, i redditi derivanti da detenzione, cessione o impiego saranno tassati ancora con l’aliquota ridotta del 26%. Per “token di moneta elettronica in euro” si intendono quelli:

  • con valore stabilmente ancorato all’euro;
  • con riserve interamente in attività denominate in euro, detenute presso soggetti autorizzati nell’UE.

Infine, non genera plus/minusvalenze la semplice conversione tra euro e questi token, né il rimborso in euro del loro valore nominale.

BONUS MAMME 2026

Dal 2026 slitta la decontribuzione parziale e viene riproposto il “bonus mamme”.

  1. Decontribuzione parziale: rinviata dal 2026 al 2027 (madri con almeno 2 figli e reddito previdenziale ≤ 40.000 €).

Dal 2027 spetterà:

  • con 2 figli fino ai 10 anni del più piccolo;
  • con 3+ figli fino ai 18 anni del più piccolo.

Operativa solo con decreto attuativo.

  • Bonus mamme 2026: per madri (dipendenti escluso domestico, autonome e professioniste) con reddito da lavoro ≤ 40.000 €:
  • 2 figli: fino ai 10 anni del secondo;
  • 3+ figli: fino ai 18 anni del più piccolo (con limiti se si ha un tempo indeterminato).

Importo: 60 € al mese (non tassabile, non contributivo, non rileva ISEE), su domanda INPS.

Le mensilità gennaio–novembre 2026 sono pagate in un’unica soluzione a dicembre 2026.

LOCAZIONI BREVI E PRESUNZIONE DI ATTIVITA’ DI IMPRESA

Dal 2026 cambia la regola sulla presunzione di imprenditorialità nelle locazioni brevi o ad uso turistico (contratti di affitto abitativo fino a 30 giorni, anche tramite intermediari o portali).

Finora (2021–2025) la locazione breve restava “privata” fino a quando non si superavano i 4 appartamenti; dal quinto si presumeva attività d’impresa. Dal periodo d’imposta 2026, invece, la soglia scende: si può applicare la disciplina delle locazioni brevi solo fino a 2 appartamenti. Con 3 appartamenti o più scatta la presunzione di imprenditorialità, con le conseguenze tipiche (partita IVA, previdenza, reddito d’impresa) e senza soprattutto senza poter beneficiare della cedolare secca.

In tema di cedolare secca ricordiamo che nell’ambito di quelli condotti mediante locazioni brevi o ad uso turistico:

  • Uno appartamento: cedolare al 21%;
  • Due appartamenti: cedolare al 21% su uno (scelto discrezionalmente in dichiarazione) e 26% sull’altro;
  • Tre appartamenti: fuori dalle locazioni brevi, niente cedolare secca.

Come si contano gli appartamenti

Si considerano solo gli immobili dati in locazione breve (esclusi i contratti “ordinari” tipo 4+4 o 3+2). L’affitto di più stanze dello stesso appartamento conta comunque come un solo appartamento. Basta anche un solo contratto breve nell’anno (anche di pochi giorni) perché l’appartamento rientri nel conteggio.

PENSIONI

Adeguamento alla speranza di vita: nel solo 2027 l’aumento dei requisiti pensionistici sarà di 1 mese. L’aumento pieno di 3 mesi (DM 19.12.2025) si applicherà invece dal 1° gennaio 2028.

L’aumento non si applica a:

  • lavoratori in professioni gravose (Allegato B L. 205/2017) con almeno 30 anni di contributi e svolgimento dell’attività gravosa per 7 degli ultimi 10 anni o 6 degli ultimi 7;
  • addetti a lavori usuranti (D.lgs. 67/2011, incl. “precoci”) con almeno 30 anni di contributi e le condizioni previste.

APE sociale: chi la percepisce continua a riceverla fino al raggiungimento dell’età di vecchiaia adeguata.

Incentivo a posticipare la pensione (confermato per il 2026): riguarda i dipendenti che maturano entro il 31/12/2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria e scelgono di rinunciarvi. In tal caso:

  • il datore non versa più la quota IVS a carico del lavoratore;
  • la quota “risparmiata” viene pagata in busta al lavoratore ed è esclusa da imponibile fiscale.

PROROGA DELL’APE SOCIALE

Viene prorogata anche per il 2026 la possibilità di accedere all’APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016. Si tratta dell’indennità erogata dall’INPS per sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La medesima disposizione prevede poi che il beneficio non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

IN TEMA DI ISEE

Per ADI (assegno di inclusione), SFL (supporto per la formazione e il lavoro), Assegno unico e universale, bonus asilo nido/supporto a domicilio e bonus nuovi nati cambiano alcune regole ISEE:

  • franchigia prima casa: sale da 52.500 € a 91.500 € (oppure 120.000 € nei capoluoghi delle città metropolitane), aumentata di 2.500 € per ogni figlio dal secondo. Entro queste soglie, la casa di proprietà non conta nel patrimonio immobiliare per queste prestazioni;
  • scala di equivalenza (maggiorazioni per figli):

+0,10 (2 figli), +0,25 (3 figli), +0,40 (4 figli), +0,55 (5 o più figli);

  • patrimonio estero: nel patrimonio vanno considerate anche giacenze in valuta estera, criptovalute e rimesse di denaro all’estero; le modalità saranno definite con decreto attuativo e gli enti adegueranno le regole entro 90 giorni (restano valide le prestazioni già in corso fino ad allora);
  • DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dal 1° gennaio 2026: più precompilazione, più cooperazione per lo scambio di informazioni tra INPS, Ministero dell’Interno, Anagrafe della Popolazione Residente, ACI e Pubblico Registro Automobilistico) e invio tramite CAF prioritariamente in modalità precompilata;
  • Calamità naturali: prorogata per il 2026 l’esclusione dal patrimonio degli immobili distrutti o inagibili per eventi calamitosi.

CONGEDO PARENTALE E PER MALATTIA DEL FIGLIO

Viene disposta l’elevazione da 12 a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale.

In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Viene modificato l’art. 47 co. 2 del D.lgs. 151/2001 sul congedo per malattia del figlio, prevedendo, se il minore ha più di 3 anni:

  • l’aumento da 5 a 10 giorni come limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo.

CONTRIBUTO SU PACCHI EXTRA-UE DI MODICO VALORE

È introdotto un contributo di 2 euro sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi extra UE con valore dichiarato fino a 150 euro. Il contributo è riscosso dalla Dogana al momento dell’importazione definitiva e serve a coprire i costi amministrativi legati agli adempimenti doganali per le spedizioni di modico valore, in linea con il Codice doganale dell’Unione.

INCREMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2026

È prorogata anche per il 2026 la possibilità per alcuni enti locali di aumentare l’imposta di soggiorno (art. 1, c. 492, L. 213/2023).

Possono farlo:

  • Comuni capoluogo di provincia;
  • Unioni di Comuni;
  • Comuni turistici o città d’arte inseriti negli elenchi regionali.

L’aumento può arrivare fino a 2 euro per notte.

Lo stesso incremento (fino a 2 euro) può essere applicato anche ai contributi previsti per Roma Capitale e per il Comune di Venezia.

CONTRIBUTI PER LIBRI SCOLASTICI E FREQUENZA DI SCUOLE PARITARIE

Sono previsti contributi alle famiglie per libri scolastici e scuole paritarie, con ISEE fino a 30.000 euro.

  • Libri scolastici (dal 2026): istituito un Fondo da 20 milioni/anno per contributi alle famiglie per l’acquisto di libri anche digitali della scuola secondaria di secondo grado (solo se non si ricevono altri aiuti per la stessa spesa).
  • Scuole paritarie (solo 2026): contributo fino a 1.500 euro per studente che frequenta una paritaria di I grado o il primo biennio di una paritaria di II grado. L’importo varia in base all’ISEE (più basso = contributo più alto), entro il limite di 20 milioni complessivi; dettagli e modalità saranno definiti con decreto ministeriale, considerando anche eventuali aiuti regionali.

I commenti sono chiusi